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CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLESDE LOCATION DE MATÉRIELD'ENTREPRISE AVEC CONDUCTEURINTERPROFESSIONNELLESDE LOCATION DE MATÉRIEL

Articolo 1: Generale

1.1 Le condizioni interprofessionali generali per il noleggio di attrezzature aziendali sono state elaborate da una commissione specializzata che riunisce utenti e professionisti nel noleggio di attrezzature per l'edilizia. Per avere valore contrattuale, queste condizioni generali devono essere espressamente menzionate nella formulazione dell'ordine effettuata dal conduttore, o nel contratto o sulla bolla di consegna. Questi documenti devono almeno specificare:

  • la definizione dell'attrezzatura noleggiata e la sua identificazione,

  • il luogo di lavoro,

  • il periodo indicativo di noleggio.

Possono anche indicare:

  • le condizioni di fornitura,

  • le condizioni d'uso,

  • condizioni di trasporto,

  • la tariffa in vigore il giorno del contratto e in base alla durata del noleggio.

1.2 Queste condizioni generali costituiscono un quadro e non pretendono di prevedere e risolvere tutte le situazioni. Le parti contraenti si prenderanno cura di affrontare i loro problemi specifici in condizioni specifiche che si discosteranno quindi dalle condizioni generali.

1.3: In qualità di fornitore di servizi, il locatore mette a disposizione dell'attrezzatura del locatario un conducente ritenuto idoneo.

Articolo 2: Sede di servizio

2.1 L'apparecchiatura è utilizzata esclusivamente nel sito indicato o in un'area geografica limitata. Qualsiasi utilizzo al di fuori del sito o dell'area indicata senza l'accordo preliminare esplicito del locatario può giustificare la risoluzione del noleggio con l'eventuale pagamento di una compensazione forfettaria di cui all'articolo 18.
2.2 L' accesso involontario al sito sarà autorizzato alla società di noleggio o ai suoi dipendenti durante il periodo di noleggio. La società di noleggio oi suoi dipendenti devono riferire al responsabile del sito e rispettare le normative interne e le istruzioni di sicurezza specifiche del sito. Rimarranno comunque sotto la dipendenza e la responsabilità del locatore.
2.3 L'inquilino è responsabile di prendere tutte le misure con le autorità competenti per ottenere le autorizzazioni a circolare in loco e / o per parcheggiare le attrezzature noleggiate sull'autostrada pubblica.
2.4 Nel caso in cui siano richieste autorizzazioni speciali per accedere al sito, ottenerle, a beneficio della società di noleggio o dei suoi dipendenti, rimane responsabilità dell'inquilino.
2.5 In caso di mancato rilascio di tali autorizzazioni, l'inquilino o multe risultanti sono pagabili dal conduttore.

Articolo 3 : disponibilità

3.1 Condizioni di disponibilità
3.1.1 Tutte le attrezzature, gli accessori e tutto ciò che consente un uso normale, sono considerati consegnati all'inquilino in buone condizioni, puliti e ingrassati e, se necessario, riforniti di carburante e dotati di antigelo. Sono accompagnati, se necessario, dalla documentazione tecnica necessaria per il suo uso e manutenzione. Si ritiene inoltre che siano in regola con tutte le prescrizioni legali o regolamentari riguardanti in particolare, ma non esclusivamente, la sicurezza e la salute dei lavoratori, la fiscalità e il traffico stradale.


3.1.2 È prodotto, se necessario, dal locatore al momento della messa a disposizione, i certificati di prova e / o i rapporti di visita che autorizzano l'uso di detto materiale in deroga all'articolo 8. Altrimenti, dal locatore, per poter produrre questi documenti, quando le norme lo richiedono, l'inquilino ha il diritto di rifiutare l'apparecchiatura. Questo rifiuto comporta l'annullamento del noleggio.


3.2 Data di disponibilità Il contratto di noleggio può prevedere, a scelta delle parti, una data di consegna o di ritiro. La parte responsabile della consegna o del ritiro deve informare l'altra parte del suo arrivo con ragionevole preavviso. Il mancato rispetto della data concordata comporta la responsabilità contrattuale della parte inadempiente. Questa responsabilità è definita nelle condizioni specifiche.


3.3 stato contraddittorio


3.3.1 Le attrezzature consegnate o rese disponibili devono essere oggetto di una bolla di consegna o di un contratto di noleggio debitamente firmato da entrambe le parti. Su richiesta dell'una o dell'altra parte, ci si può aspettare che una dichiarazione contraddittoria sarà redatta alla partenza o quando messa in servizio. Se questo stato contraddittorio rivela l'incapacità del materiale di soddisfare la sua normale destinazione, tale materiale viene considerato come non consegnato. In assenza di uno stato contraddittorio, l'apparecchiatura è considerata in buone condizioni e dotata degli accessori necessari per il suo funzionamento.


3.3.2 Se l'attrezzatura noleggiata rende necessario il montaggio e / o l'installazione, le parti regolano i loro diritti e doveri a condizioni speciali.

Articolo 4: Durata del noleggio

4.1 La durata del noleggio inizia dal giorno in cui tutta l'attrezzatura noleggiata, così come il conducente, viene messa a disposizione dell'inquilino nei magazzini della società di noleggio o nei locali in cui tale attrezzatura era precedentemente ubicata. Questa data è fissata contrattualmente sulla bolla di consegna / lettera di vettura o sul contratto di noleggio. Il periodo di noleggio termina il giorno in cui tutta l'attrezzatura noleggiata viene restituita come definito nell'articolo 13 al noleggiatore nei suoi magazzini o messa a sua disposizione nel luogo da lui designato.
4.2 Le durate di intervento del personale di guida sono concordate in modo tale da consentire all'affittuario e all'inquilino di organizzare il lavoro di tale personale, nel quadro dei programmi di lavoro dell'inquilino e nel rispetto delle norme sulla durata del tempo di lavoro e di guida. Nessuna modifica del programma inizialmente concordato può essere effettuata senza il previo accordo del locatario. Qualsiasi violazione di questa regola da parte dell'inquilino comporterebbe la sua responsabilità.


4.3 La durata prevedibile del noleggio, a partire da una data iniziale, può essere espressa in qualsiasi unità di tempo. Qualsiasi modifica di questa durata sarà oggetto di un nuovo accordo tra le parti. Nel caso in cui sia impossibile determinare con precisione la durata del noleggio, quest'ultimo può anche essere concluso senza fissare il giorno del suo completamento. In questo caso, l'avviso di reso o restituzione dell'apparecchiatura è specificato nelle condizioni speciali.


4.4 In caso di blocco dell'attrezzatura, per colpa del conducente, i costi di implementazione e di salvataggio sono a carico del locatario. La durata del noleggio non può essere interrotta dall'affittuario. Nel caso in cui l'attrezzatura rimanga bloccata, per colpa dell'inquilino, i costi di implementazione e di salvataggio sono a carico dell'inquilino. La durata del noleggio non può essere interrotta dall'affittuario.


4.5 In assenza del conducente, il locatore, non appena se ne accorge, si impegna a coinvolgere, quanto prima, un altro conducente che soddisfi gli stessi requisiti del conducente originale. Il noleggio è sospeso fino alla sostituzione del conducente.

Articolo 5: Condizioni d'uso

5.1 Natura d'uso


5.1.1 L'inquilino deve informare il locatario delle condizioni d'uso delle attrezzature noleggiate. Il cosiddetto uso "normale" dell'attrezzatura corrisponde a quello raccomandato dalla società di noleggio al momento della richiesta di noleggio da parte dell'inquilino. Qualsiasi uso diverso deve essere segnalato dall'affittuario e registrato nelle condizioni speciali. Questa registrazione implica l'accettazione di entrambe le parti. L'inquilino è responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso non conforme alla sua dichiarazione. L'inquilino è anche responsabile dell'uso dell'attrezzatura, in particolare per quanto riguarda:

  • la natura del suolo e del sottosuolo,

  • rispetto delle regole di dominio pubblico,

  • tenendo conto dell'ambiente.

5.1.2 Il noleggio essendo concluso in considerazione della persona dell'inquilino, è vietato a quest'ultimo subaffittare e / o prestare l'attrezzatura senza l'accordo del locatario. L'inquilino non può guidare o far utilizzare l'attrezzatura se non dal conducente dell'operatore del noleggio. Qualsiasi violazione di questa regola comporterebbe responsabilità.


5.1.3 Qualsiasi utilizzo non conforme alla precedente dichiarazione del locatario o alla normale destinazione dell'attrezzatura noleggiata dà al locatario il diritto di risolvere il contratto di noleggio e di richiedere la restituzione dell'apparecchiatura in conformità con le disposizioni dell'articolo 18.


5.2 Durata giornaliera dell'uso L'attrezzatura noleggiata può essere utilizzata, a discrezione, in conformità con l'articolo 4-2 durante la durata giornaliera del sito che, in assenza di particolari speciali inseriti nelle condizioni speciali, è fissato a 8 ore . Qualsiasi utilizzo oltre tale termine richiede che l'inquilino informi il locatario e comporterà la definizione di un affitto aggiuntivo nelle condizioni speciali.


5.3 Interruzione temporanea dell'uso Nel caso in cui i lavori sull'attrezzatura vengano interrotti, l'attrezzatura venga mantenuta in loco ma il conducente venga messo a disposizione della società di noleggio, il noleggio prosegue alle condizioni di prezzo specificate nelle condizioni speciali.

Articolo 6: Trasporto

6.1 Il trasporto dell'attrezzatura noleggiata, durante il viaggio di andata e ritorno, è a carico dell'inquilino per quanto riguarda il costo. Nel caso in cui il trasporto venga effettuato dal locatore o da un terzo da lui scelto, il costo di questo servizio viene fatturato al locatario secondo una tariffa da definire nelle condizioni speciali. L'inquilino non supporta il trasporto aggiuntivo che può derivare da una rispedizione richiesta dal locatario in un luogo diverso da quello di origine.


6.2 Le spese di scarico all'arrivo nel sito e le spese di caricamento dal sito al termine del noleggio sono a carico dell'inquilino.


6.3 Il trasporto viene effettuato sotto la responsabilità dell'inquilino in caso di rimozione del materiale eseguito da lui o da una terza parte da lui scelta, e sotto la responsabilità del noleggiatore in caso di consegna da lui eseguita o da una terza parte da lui scelta . La responsabilità del carico e / o scarico ricade sull'operatore. L'inquilino deve, prima della rimozione, giustificare di essere coperto da un'assicurazione specifica sufficiente contro tutti i rischi causati all'apparecchiatura e quelli causati da essa.


6.4 Nel caso in cui il corriere sia una terza parte, è la parte che organizza il trasporto che esercita il rimedio. Spetta pertanto a questa parte verificare, prima di effettuare il trasporto, che tutti i rischi, sia i danni all'apparecchiatura che quelli causati da essa, siano coperti da un'assicurazione sufficiente da parte del vettore e, in caso contrario, non è il caso di prendere tutte le misure utili per assicurare i materiali.


6.5 In tutti i casi, quando si verifica un disastro all'arrivo dell'attrezzatura, il destinatario deve formulare immediatamente le riserve legali e informare l'altra parte in modo che le misure di protezione possano essere adottate senza indugio e che le dichiarazioni di l'assicurazione può essere fatta.

Articolo 7: Installazione, assemblaggio, smontaggio

7.1 L' installazione, il montaggio e lo smontaggio (quando queste operazioni si rivelano necessarie) sono effettuati dalla società di noleggio, sotto la sua esclusiva responsabilità. Le condizioni di esecuzione (scadenza, prezzo, ...) sono fissate nelle condizioni speciali.


7.2 L'installazione, il montaggio e lo smontaggio non modificano la durata del noleggio che rimane come definito nell'articolo 4.

Articolo 8: Manutenzione dell'attrezzatura

8.1 La società di noleggio effettuerà quotidianamente controlli e integrazioni a tutti i livelli (olio, acqua, altri fluidi) sotto la sua esclusiva responsabilità. Controllerà la pressione e le condizioni dei pneumatici, che riparerà se necessario. Effettuerà le operazioni di manutenzione ordinaria e di prevenzione, in particolare lo svuotamento e la lubrificazione, e la sostituzione delle attuali parti soggette ad usura, a meno che non siano specificate condizioni specifiche.


8.2 La fornitura di carburante e antigelo è a carico del locatore, se non diversamente stabilito nelle condizioni speciali.


8.3 L'inquilino si riserva tempo sufficiente per il locatario per consentire a quest'ultimo di effettuare la manutenzione delle attrezzature. Le date e le durate dell'intervento sono concordate.


8.4 Salvo quanto diversamente stabilito nelle condizioni speciali, il tempo necessario per la manutenzione dell'attrezzatura addebitabile al locatario è parte integrante del periodo di noleggio come definito nell'articolo 4.

Articolo 9: riparazioni, guasti

9.1 Nel caso in cui un guasto immobilizzi l'attrezzatura per tutta la durata del noleggio, l'inquilino si impegna a informare il locatore entro 48 ore con qualsiasi mezzo a sua discrezione. Il contratto sarà sospeso per la durata della riparazione relativamente al suo pagamento, ma rimarrà in vigore per tutti gli altri obblighi.


9.2 Se la riparazione supera il 10% del periodo di noleggio previsto nel contratto o una settimana di calendario, l'inquilino avrà il diritto di risolvere il contratto di noleggio pagando solo gli affitti maturati fino alla data di immobilizzazione dell'attrezzatura , esclusi eventuali danni. Tuttavia, nel caso di un noleggio non superiore a una settimana di calendario, l'inquilino avrà il diritto di recedere immediatamente dal contratto non appena l'apparecchiatura non è stata sostituita entro il giorno lavorativo (venerdì, sabato e giorni festivi esclusi) a seguito di l informazioni fornite al locatore.


9.3 La risoluzione è soggetta alla restituzione del materiale.


9.4 Tutte le riparazioni vengono eseguite su iniziativa del locatore o del locatario con l'autorizzazione del locatore. Tuttavia, se la riparazione è resa necessaria dalla comprovata colpa dell'inquilino, quest'ultimo non può avvalersi di nessuno dei diritti che gli sono riconosciuti da questo articolo. Di conseguenza, il noleggio continua tutti i suoi effetti fino alla riparazione dell'attrezzatura.


9.5 Guasti meccanici di minore importanza quando comportano l'immobilizzazione dell'attrezzatura per una durata inferiore o uguale a due ore non modificano la durata del noleggio che rimane come definito nell'articolo 4. Per guasti più elevati alle due, la durata del contratto può essere sospesa ma tutte le altre obbligazioni che ne derivano rimangono in vigore.

Articolo 10: Responsabilità

10.1 Non appena l'apparecchiatura è arrivata sul posto, l'inquilino è responsabile delle condizioni per l'esecuzione del lavoro svolto dal conducente. Assicura il coordinamento tra la missione del conducente e le attività del sito. Si assume la responsabilità delle istruzioni e delle direttive che dà al conducente.


10.2 Il locatario deve interrompere immediatamente il lavoro sull'attrezzatura se il conducente del locatore, per il suo comportamento, è ritenuto inadatto, per qualsiasi motivo, a svolgere il lavoro per il quale sta intervenendo e avvisare immediatamente il locatore. In questo caso, la durata del noleggio viene interrotta dal momento in cui il locatore è stato informato dal locatore.


10.3 Il conducente non è tenuto a svolgere attività che non sono compatibili con l'attrezzatura noleggiata o con le norme di sicurezza previste dalla legge e dal produttore dell'attrezzatura. In questo caso, il conducente deve informare immediatamente la società di noleggio. Quest'ultimo e l'inquilino rinegozeranno altre apparecchiature compatibili con l'attività da eseguire. Questa trattativa non interrompe la durata del noleggio.


10.4 Il conducente dell'operatore del noleggio deve avere l'atteggiamento e l'abbigliamento corretti. Deve rispettare gli orari definiti all'articolo 4.2. Deve rispettare le istruzioni in materia di salute e sicurezza in vigore negli affari dell'inquilino e comunicare da quest'ultimo al conducente, nell'ambito del necessario coordinamento dell'operazione.


10.5 Allo stesso modo, l'inquilino si impegna a garantire la sicurezza del conducente e delle attrezzature dell'operatore del noleggio e a mettere a disposizione del conducente, allo stesso modo del proprio personale, locali adeguati per il suo guardaroba, i suoi pasti e i suoi utensili.


10.6 L'inquilino, al di fuori dell'orario di lavoro, ha la custodia legale e materiale della macchina noleggiata che è, pertanto, sotto la sua esclusiva responsabilità.


10.7 A parte la colpa del locatore o del suo agente, l'inquilino non può mettere in discussione la responsabilità del locatore o quella del suo agente in caso di un disastro che si verifica sul sito durante o dopo il lavoro dell'attrezzatura noleggiata, fermo restando che il l'inquilino deve prendere tutte le precauzioni e le misure di sicurezza richieste dalla natura del lavoro svolto. Inoltre, nella sua qualità di direttore dei lavori, si ritiene che l'inquilino abbia soddisfatto le normative in vigore e in particolare abbia fatto le precedenti dichiarazioni di intenzione di lavorare alle varie amministrazioni interessate.


10.8 La nomina del conducente è di esclusiva responsabilità del locatore.


10.9 Il locatore è responsabile per i danni causati dal suo conducente a installazioni e strutture fuori terra ed esposte.


10.10 Le attrezzature noleggiate con un conducente viaggiano sull'autostrada pubblica sotto la piena responsabilità della società di noleggio e del suo conducente.


10.11 L'inquilino non può essere ritenuto responsabile per le conseguenze dannose di difetti nascosti nell'attrezzatura noleggiata o di usura non visibile che rende l'apparecchiatura inadatta all'uso per cui è destinata.

Articolo 11 : Assicurazione

11.1 Per quanto riguarda i terzi.


11.1.1 Traffico (traffico RC) L'inquilino è garantito dalla società di noleggio per i rischi di responsabilità del traffico entro i limiti della legge del 27 febbraio 1958 che istituisce un obbligo assicurativo in relazione alla circolazione di autoveicoli terrestri e rimorchi. L'obbligo del locatore di assicurare la responsabilità civile del veicolo a motore e dei rimorchi non esonera l'inquilino dal suo obbligo di assicurazione nella società di responsabilità civile.


11.1.2 Nel caso di materiali diversi da quelli definiti nel paragrafo precedente, è il locatario che è responsabile di coprirsi con il suo assicuratore (responsabilità civile), per qualsiasi danno causato dal attrezzatura a noleggio.


11.2 Per quanto riguarda l'attrezzatura noleggiata L'inquilino è responsabile dell'uso dell'attrezzatura noleggiata e di tutti i danni subiti da questa attrezzatura, salvo in caso di guasto riconosciuto dal conducente. Può coprire questa responsabilità in tre modi diversi:


11.2.1 accettando l'abbandono del ricorso proposto dal locatore secondo i termini stabiliti nelle condizioni specifiche del contratto di affitto


11.2.2 coprendosi con una polizza assicurativa. In tal caso, deve informare il locatore, per iscritto, al momento della presa in carico, dei riferimenti contrattuali da lui sottoscritti, comprese in particolare le garanzie concesse, eventuali franchigie e l'impegno assunto dalla compagnia assicurativa. pagare il risarcimento al locatore


11.2.3 rimanendo il proprio assicuratore, subordinatamente all'accettazione del locatore.


11.3 Negli ultimi due casi (11.2.2 e 11.2.3), si stabilisce che il valore di riferimento dell'attrezzatura assicurata è il "valore di sostituzione del catalogo".

Articolo 12: Test e visite

12.1 In tutti i casi in cui le normative in vigore richiedono prove o una visita alle attrezzature noleggiate, l'inquilino è tenuto a lasciare che il conducente renda le attrezzature disponibili per l'ispezione.


12.2 Il costo delle visite normative cicliche rimane a carico del locatario.


12.3 Nel caso in cui una visita ciclica rivelasse l'inadeguatezza dell'attrezzatura, quest'ultima ha le stesse conseguenze di un guasto (vedi articolo 9)


12.4 Il tempo necessario per l'esecuzione delle prove e / o delle visite è parte integrante della durata del noleggio entro il limite di mezza giornata lavorativa.

Articolo 13: Restituzione dell'attrezzatura

13.1 Alla scadenza del contratto di noleggio eventualmente prorogato di comune accordo, l'inquilino è tenuto a restituire l'attrezzatura in buone condizioni, tenendo conto della normale usura inerente alla durata dell'impiego, pulita e, se applicabile se necessario, fare rifornimento. In caso contrario, i servizi di restauro e fornitura di carburante saranno fatturati all'inquilino.


13.2 L'apparecchiatura viene restituita, salvo diverso accordo tra le parti, al deposito del locatore durante gli orari di apertura di quest'ultimo.


13.3 Il locatore deve essere informato della disponibilità della sua macchina tramite e-mail, fax o qualsiasi altro documento scritto ogni volta che il contratto prevede che riprenderà da sé l'attrezzatura noleggiata.


13.4 La società di noleggio redige un buono di reso per le attrezzature. È indicato in particolare:

  • il giorno e l'ora del ritorno,

  • le riserve ritenute necessarie, in particolare per quanto riguarda lo stato del materiale restituito.

La distinta di reso pone fine alla custodia legale dell'attrezzatura che ricade sull'affittuario, tranne quando il trasporto di ritorno dell'attrezzatura viene effettuato sotto la responsabilità del locatore (art. 6); la custodia legale cessa quindi non appena quest'ultimo o il vettore prende possesso dell'attrezzatura.


13.5 In assenza di un accordo amichevole sulle prenotazioni, si nota scrivendo sul voucher. Viene quindi chiamato l'arbitrato di una persona designata di comune accordo tra le parti. Non potendo nominare questa persona, il locatore ha il diritto di chiamare un esperto nominato dal giudice nelle camere o un ufficiale giudiziario.


13.6 In caso di restituzione dell'apparecchiatura da parte del locatore, l'inquilino rimane vincolato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto fino al recupero dell'attrezzatura.


13.7 In caso di mancata restituzione di tutte le attrezzature, e dopo l'avviso formale e il termine per la restituzione stabiliti nella lettera di costituzione in mora, l'articolo mancante verrà fatturato al suo "catalogo nuovo valore", secondo la tariffa in vigore alla data mancata restituzione.

Articolo 14: Prezzo del noleggio

14.1 Indipendentemente dalla durata d'uso menzionata nell'articolo 4, il prezzo è generalmente fissato per unità di tempo da richiamare per ogni noleggio, ogni unità di tempo iniziata con scadenza, entro il limite di un giorno. Le unità di tempo normalmente utilizzate sono:

  • il giorno lavorativo, il giorno lavorativo o il giorno di calendario,

  • la settimana,

  • l'intero mese.

14.2 Se non diversamente specificato, l'affitto viene acquisito giorno per giorno.


14.3 In casi specifici, si può anche concordare di fatturare in un modo diverso da specificare nelle condizioni speciali. 14.4 Qualsiasi intervento con l'inquilino del personale tecnico (ad esempio installatore) impiegato o meno dall'affittuario è a carico dell'inquilino. Il prezzo è fissato dall'accordo delle parti, nonché dall'importo delle spese di viaggio.


14.5 Nel caso in cui le condizioni dell'apparecchiatura rendano necessaria una valutazione, i relativi costi sono sostenuti dalla parte la cui responsabilità è dichiarata commessa, dopo essere stata anticipata dall'attore.


14.6 In caso di proroga del noleggio, al termine della durata inizialmente prevista, le parti possono rinegoziare il prezzo del noleggio.


14.7 Gli allegati giornalieri devono essere firmati ogni giorno dal conduttore o dal suo servitore, a cui verrà consegnata una copia di questo documento.

Articolo 15: Pagamento

15.1 Le condizioni di pagamento per il noleggio di attrezzature con conducente sono previste nelle condizioni specifiche di ciascuna società di noleggio. Nel silenzio del contratto, il pagamento è compreso, in contanti, al netto e senza sconti. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento di una sola data di scadenza comporta, allo scadere di un periodo di otto giorni dall'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento dell'avviso formale, la ripresa noleggio dell'attrezzatura immediatamente, tutti i costi di restituzione come definiti negli articoli precedenti restano a carico dell'inquilino.


1 5. 2 Clausola penale: oltre agli interessi di mora contrattuali, otto giorni dopo l'invio di un avviso formale, tutti i crediti scaduti e non pagati al termine del termine concordato saranno aumentati di un importo fisso di 10.000 DA o una percentuale fissa nelle condizioni speciali.

Articolo 16: Clausole di maltempo

In caso di maltempo debitamente annotato e causa una inattività effettiva dell'attrezzatura noleggiata, il noleggio non verrà fatturato, vedere nelle condizioni speciali.

Articolo 17: pagamento della garanzia

17.1 A garanzia degli obblighi contratti dall'affittuario ai sensi del contratto, l'inquilino, al momento della conclusione del contratto, deposita un pagamento di garanzia nelle mani del locatario, salvo accordo contrario registrato nelle condizioni particolari. Questo pagamento non deve, da un lato, superare il cinquanta percento (50%) del "valore del modulo d'ordine", escluse le tasse sulle attrezzature noleggiate. D'altra parte, non può essere inferiore a un mese di noleggio, a meno che il periodo di noleggio non sia inferiore a un mese. In questo caso, le parti fisseranno l'importo minimo nelle condizioni speciali.


17.2 Il rimborso del pagamento verrà effettuato entro un mese dal pagamento totale del noleggio e di qualsiasi altra fatturazione da esso derivante.

Articolo 18: Risoluzione

18.1 Contratto a tempo determinato


18.1.1 Risoluzione da parte del locatore


18.1.1.1 In caso di inosservanza delle clausole di cui agli articoli 2.1, 5.1.3 e 14 delle presenti condizioni, il noleggio a tempo determinato viene risolto, se la società di noleggio lo desidera, per colpa e reclami dell'inquilino. Tale risoluzione avverrà al termine di un periodo di otto giorni dall'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno che costituisce un avviso formale. In questo caso, l'inquilino deve restituire l'apparecchiatura o consentirne il ritiro ai sensi dell'articolo 13. Gli obblighi risultanti dall'articolo 14 rimangono pienamente applicabili.


18.1.1.2 In caso di mancata presentazione o mancata restituzione dell'apparecchiatura, al termine o durante il contratto, il locatore può convocare l'inquilino dinanzi al giudice del provvedimento provvisorio dalla posizione dell'apparecchiatura al fine di ottenere il ritorno immediato dell'attrezzatura noleggiata . In caso di risoluzione anticipata del contratto di noleggio ai sensi del presente articolo, il locatore può richiedere il pagamento di un indennizzo pari alla metà del canone residuo, con un massimo di due mesi conteggiati dopo la restituzione dell'attrezzatura.


18.1.1.3 Per quanto riguarda le attrezzature noleggiate per uno scopo specifico, il risarcimento dovuto è fissato nelle condizioni speciali.


18.1.2 Risoluzione da parte del conduttore


18.1.2.1 In caso di risoluzione del contratto di noleggio, per qualsiasi motivo, ad eccezione dell'articolo 9.2 delle presenti condizioni, l'inquilino accetta la revisione della scala di noleggio inizialmente applicata in base alla tariffa in vigore presso giorno del contratto e periodo di noleggio effettivo più un indennizzo pari alla metà del canone rimanente, con un massimo di due mesi.

18.1.2.2: per quanto riguarda le attrezzature noleggiate per uno scopo specifico, il risarcimento dovuto è fissato nelle condizioni speciali. 18.2 Contratto a tempo indeterminato


18.2.1 Risoluzione del locatore


18.2.1.1 In caso di inosservanza delle clausole di cui agli articoli 2.1, 5.1.3 e 15 di queste condizioni, il noleggio per un periodo indeterminato può essere annullato, dal locatore, otto giorni dopo l'invio di una lettera raccomandata al locatario con ricevuta di ritorno equivalente a un avviso formale. In questo caso, il locatore può richiedere un risarcimento pari a due mesi di noleggio, dopo la restituzione dell'attrezzatura.


18.2.2 Risoluzione del conduttore (vedere l'articolo 4.1 delle presenti condizioni).

Articolo 19: sfratto del locatore

19.1 Se il locatario ha portato l'attrezzatura noleggiata in un edificio di cui è locatario, deve fare la dichiarazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al proprietario dell'edificio, fornendogli tutti i dettagli sull'attrezzatura, sull'identità del proprietario locatore e attirando la sua attenzione sul fatto che l'attrezzatura noleggiata non può essere utilizzata come garanzia. L'inquilino deve fornire una copia di questa lettera al locatore.


19.2 È fatto divieto all'inquilino di cedere, impegnare o impegnare, subaffittare, prestare l'attrezzatura noleggiata o smaltirla in qualsiasi modo, senza il previo consenso scritto del locatario.


19.3 Se un terzo tenta di far valere i diritti su tale materiale, sotto forma di reclamo, opposizione o sequestro, l'inquilino è tenuto a informare immediatamente il locatore.


19.4 Né le targhette della proprietà apposte sull'attrezzatura noleggiata, né le iscrizioni riportate su di essa devono essere rimosse o modificate dall'affittuario. Quest'ultimo non sarà in grado di aggiungere alcuna iscrizione o segno sul materiale senza l'autorizzazione del locatario.

Articolo 20: Perdite operative

Per qualsiasi motivo, le perdite operative, dirette e / o indirette, non sono mai coperte dal locatore.

Articolo 21: Arbitrato

Se sorge una controversia tra il locatore e il suo inquilino, in corso o alla fine del contratto, relativa all'esecuzione di queste condizioni di noleggio e / o contratto particolare che hanno concluso, può essere sottoposta ad arbitrato d '' una persona che avrà tutti i poteri per risolvere la controversia, compresi i poteri di un compositore amichevole e che sarà nominato di comune accordo tra le parti.

   

Fatto ad Algeri, il 31 marzo 2018.

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